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MEMORANDUM D'INTESA TRA IL
GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CIRCA L'IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI CATEGORIE DI
MATERIALE ARCHEOLOGICO DATABILE AI PERIODI ITALIANI PRE-CLASSICO, CLASSICO
E DELLA ROMA IMPERIALE
Il Governo
degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana,
agendo ai sensi della Convenzione
UNESCO 1970 concernente le misure da adottare per interdire ed impedire
la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà
dei beni culturali, di cui entrambi i paesi sono Stati contraenti, e
desiderando ridurre gli
incentivi al saccheggio di materiale archeologico insostituibile, databile
ai periodi pre-classico, classico e della Roma imperiale del ricco patrimonio
culturale italiano;
hanno concordato quanto segue:
Articolo
I
A. Il Governo
degli Stati Uniti d'America, ai sensi della propria legge avente come
titolo Atto di esecuzione della Convenzione sulla proprietà culturale,
limiterà l'importazione negli Stati Uniti del materiale archeologico compreso,
come date, tra approssimativamente il IX° secolo a.C. e approssimativamente
il IV° secolo d.C., includendo categorie di manufatti in pietra, metallo,
ceramica e vetro e pitture murali, identificati nella lista da promulgarsi
dal Governo degli Stati Uniti (di seguito indicata come "Lista
designata"), salvo che il Governo della Repubblica italiana emetta
una licenza o altra documentazione che certifichi che tale esportazione
non è in violazione delle proprie leggi.
B. Il Governo
degli Stati Uniti d'America presenterà per la restituzione al Governo
della Repubblica italiana tutto il materiale incluso nella Lista Designata,
entrato nella disponibilità del Governo degli Stati Uniti d'America.
C. Tali limitazioni
all'importazione entreranno in vigore dalla data di pubblicazione della
Lista Designata da parte del Servizio Dogane degli Stati Uniti sul Registro
Federale degli Stati Uniti, la pubblicazione ufficiale del Governo degli
Stati Uniti, che assicura idonea pubblicità.
Articolo
II
A. Rappresentanti
del Governo degli Stati Uniti d'America e rappresentanti del Governo della
Repubblica italiana prenderanno le misure opportune per pubblicizzare
questo Memorandum d'Intesa.
B. Entrambi i
Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni negli
Stati Uniti d'America possano avere pienamente successo nel contrastare
gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana farà quanto in
suo potere per incrementare la ricerca scientifica e la protezione del
patrimonio archeologico e le misure di protezione degli scavi archeologici
nei siti conosciuti, particolarmente in aree a maggior rischio di scavi
abusivi.
Il Governo degli
Stati Uniti d'America prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni
da parte del Governo della Repubblica italiana per destinare maggiori
fondi pubblici per la custodia dei siti archeologici e dei musei e per
la adozione di incentivi fiscali italiani per il sostegno privato di scavi
autorizzati. Il Governo della Repubblica italiano proseguira il suo impegno
in questi settori.
C. Il Governo
della Repubblica italiana rafforzerà, nel rispetto della Convenzione UNESCO
1970, la protezione del proprio patrimonio culturale, in particolare provvedendo
a:
1. istituire pene più severe
e perseguire prontamente chi effettua scavi abusivi;
2. regolare l'uso dei rilevatori
di metalli;
3. fornire addestramento
addizionale al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico; e
4. intensificare le indagini
del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico sul saccheggio dei
siti archeologici e sulle relative rotte del contrabbando di tali reperti.
D. Entrambi i Governi concordano
che, affinché le limitazioni alle importazioni americane possano avere
pieno successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica
italiana si adopererà per rafforzare la cooperazione tra le nazioni dell'Area
Mediterranea per la protezione del patrimonio culturale dell'Area, riconoscendo
che le frontiere politiche e le frontiere culturali non coincidono, e
cercherà inoltre di incrementare la cooperazione di altri paesi importatori
di beni artistici per limitare le importazioni illecite, nello sforzo
di impedire ulteriori saccheggi.
E. Il Governo degli Stati
Uniti d'America prende atto che il Governo della Repubblica italiana permette
l'interscambio di materiali archeologici a fini culturali, espositivi,
educativi e scientifici per consentire un'ampia fruizione pubblica e un
approccio legittimo al ricco patrimonio culturale italiano. Il Governo
della Repubblica italiana accetta di fare quanto in suo potere per incoraggiare
ulteriormente l'interscambio:
1. promuovendo accordi per
prestiti a lungo termine di reperti archeologici o di beni di interesse
artistico per il periodo necessario a scopi di ricerca e di educazione
pubblica, concordati, caso per caso, da musei o Istituzioni similari
italiane e statunitensi, che potranno includere: analisi scientifiche
e tecnologiche sui materiali e la loro conservazione; confronti a fini
di studio, nel campo della storia dell'arte e di altre discipline umanistiche
e accademiche, con materiali già conservati in musei o Istituzioni americani;
oppure presentazioni a fini educativi di speciali tematiche fra più
Istituzioni museali o universitarie;
2. incoraggiando i musei
e le Università americane a proporre congiuntamente e a partecipare
a progetti di scavo autorizzati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, nell'intesa che una parte dei manufatti scavati scientificamente
in tali progetti potrebbe essere concessa in prestito alla controparte
americana a seguito di accordi specifici con il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali; e
3. promuovendo accordi per
scambi accademici e specifici programmi di studio concordati tra istituzioni
italiane ed americane.
F. Il Governo degli Stati
Uniti prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del
Governo italiano per rivedere la normativa in materia di esportazione
di reperti archeologici e per aumentare l'efficienza del sistema per il
rilascio dei certificati di esportazione. Il Governo della Repubblica
italiana continuerà ad esaminare ulteriori modalità che facilitino l'esportazione
di oggetti archeologici venduti legittimamente in Italia.
G. Il Governo degli Stati
Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana faranno quanto
in loro potere per facilitare idonei contatti tra i musei e le Istituzioni
americane e italiane per l'incremento di prestiti a lungo termine del
patrimonio culturale archeologico italiano a musei americani.
Articolo
III
Gli obblighi
di entrambi i Governi e le attività espletate ai sensi di questo Memorandum
d'Intesa saranno soggetti alle leggi e regolamenti di ciascun Governo,
in quanto applicabili, inclusa la disponibilità di finanziamenti.
Articolo
IV
A. Questo Memorandum
d'Intesa entrerà in vigore alla firma. Esso rimarrà in vigore per un periodo
di cinque anni, salvo proroghe.
B. Questo Memorandum
d'Intesa può essere modificato tramite lo scambio di Note Diplomatiche.
C. L'efficacia
di questo Memorandum d'Intesa saranno soggetti a valutazione al fine di
determinare, prima dello scadere del periodo di cinque anni di questo
Memorandum d'Intesa, l'opportunità di prorogarlo.
In fede di ciò
i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno
firmato il presente Memorandum d'Intesa.
Fatto a Washington,
il 19 giorno del mese di gennaio 2001, in lingua inglese
ed italiana, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.
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Revised: January 4, 2002 |