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MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CIRCA L'IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI CATEGORIE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO DATABILE AI PERIODI ITALIANI PRE-CLASSICO, CLASSICO E DELLA ROMA IMPERIALE  

Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana,

agendo ai sensi della Convenzione UNESCO 1970 concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, di cui entrambi i paesi sono Stati contraenti, e

desiderando ridurre gli incentivi al saccheggio di materiale archeologico insostituibile, databile ai periodi pre-classico, classico e della Roma imperiale del ricco patrimonio culturale italiano;

hanno concordato quanto segue:

Articolo I

A. Il Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi della propria legge avente come titolo Atto di esecuzione della Convenzione sulla proprietà culturale, limiterà l'importazione negli Stati Uniti del materiale archeologico compreso, come date, tra approssimativamente il IX° secolo a.C. e approssimativamente il IV° secolo d.C., includendo categorie di manufatti in pietra, metallo, ceramica e vetro e pitture murali, identificati nella lista da promulgarsi dal Governo degli Stati Uniti (di seguito indicata come "Lista designata"), salvo che il Governo della Repubblica italiana emetta una licenza o altra documentazione che certifichi che tale esportazione non è in violazione delle proprie leggi.

B. Il Governo degli Stati Uniti d'America presenterà per la restituzione al Governo della Repubblica italiana tutto il materiale incluso nella Lista Designata, entrato nella disponibilità del Governo degli Stati Uniti d'America.

C. Tali limitazioni all'importazione entreranno in vigore dalla data di pubblicazione della Lista Designata da parte del Servizio Dogane degli Stati Uniti sul Registro Federale degli Stati Uniti, la pubblicazione ufficiale del Governo degli Stati Uniti, che assicura idonea pubblicità.

Articolo II

A. Rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America e rappresentanti del Governo della Repubblica italiana prenderanno le misure opportune per pubblicizzare questo Memorandum d'Intesa.

B. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni negli Stati Uniti d'America possano avere pienamente successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana farà quanto in suo potere per incrementare la ricerca scientifica e la protezione del patrimonio archeologico e le misure di protezione degli scavi archeologici nei siti conosciuti, particolarmente in aree a maggior rischio di scavi abusivi.

Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo della Repubblica italiana per destinare maggiori fondi pubblici per la custodia dei siti archeologici e dei musei e per la adozione di incentivi fiscali italiani per il sostegno privato di scavi autorizzati. Il Governo della Repubblica italiano proseguira il suo impegno in questi settori.

C. Il Governo della Repubblica italiana rafforzerà, nel rispetto della Convenzione UNESCO 1970, la protezione del proprio patrimonio culturale, in particolare provvedendo a:

1. istituire pene più severe e perseguire prontamente chi effettua scavi abusivi;

2. regolare l'uso dei rilevatori di metalli;

3. fornire addestramento addizionale al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico; e

4. intensificare le indagini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico sul saccheggio dei siti archeologici e sulle relative rotte del contrabbando di tali reperti.

D. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni americane possano avere pieno successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana si adopererà per rafforzare la cooperazione tra le nazioni dell'Area Mediterranea per la protezione del patrimonio culturale dell'Area, riconoscendo che le frontiere politiche e le frontiere culturali non coincidono, e cercherà inoltre di incrementare la cooperazione di altri paesi importatori di beni artistici per limitare le importazioni illecite, nello sforzo di impedire ulteriori saccheggi.

E. Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto che il Governo della Repubblica italiana permette l'interscambio di materiali archeologici a fini culturali, espositivi, educativi e scientifici per consentire un'ampia fruizione pubblica e un approccio legittimo al ricco patrimonio culturale italiano. Il Governo della Repubblica italiana accetta di fare quanto in suo potere per incoraggiare ulteriormente l'interscambio:

1. promuovendo accordi per prestiti a lungo termine di reperti archeologici o di beni di interesse artistico per il periodo necessario a scopi di ricerca e di educazione pubblica, concordati, caso per caso, da musei o Istituzioni similari italiane e statunitensi, che potranno includere: analisi scientifiche e tecnologiche sui materiali e la loro conservazione; confronti a fini di studio, nel campo della storia dell'arte e di altre discipline umanistiche e accademiche, con materiali già conservati in musei o Istituzioni americani; oppure presentazioni a fini educativi di speciali tematiche fra più Istituzioni museali o universitarie;

2. incoraggiando i musei e le Università americane a proporre congiuntamente e a partecipare a progetti di scavo autorizzati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell'intesa che una parte dei manufatti scavati scientificamente in tali progetti potrebbe essere concessa in prestito alla controparte americana a seguito di accordi specifici con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; e

3. promuovendo accordi per scambi accademici e specifici programmi di studio concordati tra istituzioni italiane ed americane.

F. Il Governo degli Stati Uniti prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo italiano per rivedere la normativa in materia di esportazione di reperti archeologici e per aumentare l'efficienza del sistema per il rilascio dei certificati di esportazione. Il Governo della Repubblica italiana continuerà ad esaminare ulteriori modalità che facilitino l'esportazione di oggetti archeologici venduti legittimamente in Italia.

G. Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana faranno quanto in loro potere per facilitare idonei contatti tra i musei e le Istituzioni americane e italiane per l'incremento di prestiti a lungo termine del patrimonio culturale archeologico italiano a musei americani.

Articolo III

Gli obblighi di entrambi i Governi e le attività espletate ai sensi di questo Memorandum d'Intesa saranno soggetti alle leggi e regolamenti di ciascun Governo, in quanto applicabili, inclusa la disponibilità di finanziamenti.

Articolo IV

A. Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla firma. Esso rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo proroghe.

B. Questo Memorandum d'Intesa può essere modificato tramite lo scambio di Note Diplomatiche.

C. L'efficacia di questo Memorandum d'Intesa saranno soggetti a valutazione al fine di determinare, prima dello scadere del periodo di cinque anni di questo Memorandum d'Intesa, l'opportunità di prorogarlo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Fatto a Washington, il 19 giorno del mese di gennaio 2001, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

 

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA


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Revised: January 4, 2002
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